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Regolamento della Sezione Lazio

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE LAZIO

DELLA SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA

 

ART. 1

La Sezione Lazio è costituita dai Soci della Società Chimica Italiana la cui attività si svolge prevalentemente nella regione Lazio o che siano ivi residenti.

ART. 2         PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

La Sezione è retta dal Presidente di Sezione e dal Consiglio Direttivo costituito dal Presidente uscente e da 7 Consiglieri, tra i quali vengono designati il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Assume le funzioni di Vice-Presidente il primo dei consiglieri eletti. Il Consiglio Direttivo può affidare al proprio interno altre deleghe in relazione a specifiche esigenze. Possono inoltre essere cooptati nel Consiglio Direttivo 4 Consiglieri come disposto dal Regolamento Generale di attuazione dello Statuto

II Presidente di Sezione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. La durata delle cariche é triennale ed inizia il 1 gennaio.

II Presidente non può essere eletto per due trienni consecutivi; i Consiglieri non possono essere eletti per più di due trienni consecutivi. II Presidente può comunque essere eletto anche fra i Consiglieri che hanno terminato il loro secondo mandato.

II Presidente della Sezione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i consuntivi dei rendiconti scientifico ed amministrativo relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.

ART. 3         ASSEMBLEA

Ogni anno viene convocata dal Presidente l'Assemblea ordinaria della Sezione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente e i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai Soci per corrispondenza, anche per via elettronica, almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia, il numero dei Soci.

I Soci presenti e i firmatari di deleghe debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun Socio può portare deleghe in numero non superiore al 5% dei Soci della Sezione e comunque in misura non superiore a 10.

Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura d'urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1 / 10 dei Soci della Sezione.

ART. 4         ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca un'assemblea di Sezione per la definizione delle candidature per l'elezione delle cariche sociali relative al triennio successivo. In tale Assemblea vengono designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo.

L'elezione del Presidente e dei consiglieri avviene per corrispondenza, anche per via elettronica. I nomi dei candidati designati dall'Assemblea vanno riportati sulla scheda di votazione cartacea e/o elettronica. I Soci della Sezione hanno la facoltà di sostituire uno o più nomi con quelli di altri Soci. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Presidente e un numero dì preferenze pari ad 1/3 dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, arrotondando all'unità superiore. Espressioni di voto difformi dalle modalità e regole su-indicate, sono nulle.

Il Presidente comunica ai soci i termini entro i quali debbono pervenire le espressioni di voto e indica data e sede delle operazioni  di scrutinio e i componenti la Commissione Scrutatrice designati dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 AMMINISTRAZIONE

Per te attività sociali la Sezione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Sezione.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può proporre all'Assemblea dei Soci un supplemento di quota per l'attività della Sezione stessa.

ART. 6 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI SEZIONE

Modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea di Sezione con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione da parte dei Consiglio Centrale.

ART. 7

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al regolamento Generale di attuazione della Statuto della Società Chimica Italiana.

 

 

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